Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                Cessione di unita' navali alla Libia 
 
  1. Per incrementare la capacita' operativa della  Guardia  costiera
del Ministero della difesa e degli organi per la  sicurezza  costiera
del Ministero dell'interno libici nelle attivita' di controllo  e  di
sicurezza  rivolte  al  contrasto  all'immigrazione  illegale  e   al
traffico di esseri umani, nonche'  nelle  attivita'  di  soccorso  in
mare, e'  autorizzata,  conformemente  a  specifiche  intese  con  le
competenti autorita' dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti
disposizioni internazionali ed europee in  materia  di  sanzioni,  la
cessione a titolo gratuito al  Governo  dello  Stato  di  Libia,  con
contestuale cancellazione  dai  registri  inventariali  e  dai  ruoli
speciali del naviglio militare dello Stato: 
    a) fino a un massimo di n. 10 «unita' navali CP», classe 500,  in
dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
    b) fino a un massimo di n. 2 unita' navali, da 27  metri,  classe
Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza. 
  2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle  unita'
navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate  le
seguenti spese: 
    a) euro 695.000 per l'anno 2018 in  favore  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unita'  di  cui  al
comma 1, lettera a); 
    b)  euro  455.000  per  l'anno  2018  in  favore  del   Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione  alle  unita'  di  cui  al
comma 1, lettera b).