Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Cessione di unita' navali alla Libia 1. Per incrementare la capacita' operativa della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici nelle attivita' di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani, nonche' nelle attivita' di soccorso in mare, e' autorizzata, conformemente a specifiche intese con le competenti autorita' dello Stato di Libia, nel rispetto delle vigenti disposizioni internazionali ed europee in materia di sanzioni, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Libia, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato: a) fino a un massimo di n. 10 «unita' navali CP», classe 500, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; b) fino a un massimo di n. 2 unita' navali, da 27 metri, classe Corrubia, in dotazione alla Guardia di finanza. 2. Per il ripristino in efficienza e il trasferimento delle unita' navali di cui al comma 1 dall'Italia alla Libia, sono autorizzate le seguenti spese: a) euro 695.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle unita' di cui al comma 1, lettera a); b) euro 455.000 per l'anno 2018 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle unita' di cui al comma 1, lettera b).